Regulation

INDICE

PARTE I

  • ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE.
  • ART. 2 – ESPOSITORI AMMESSI E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.
  • ART. 3 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE.
  • ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO E SERVIZI INCLUSI – SERVIZI ULTERIORI NON INCLUSI.
  • ART. 5 – ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI.
  • ART. 6 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE – FACOLTÀ DI RECESSO.

PARTE II

  • ART. 7 – CATALOGO ON-LINE DELLA MANIFESTAZIONE.
  • ART. 8 – ALLESTIMENTI E PERSONALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI.
  • ART. 9 – RICONSEGNA AREE ESPOSITIVE – PASS D’USCITA.

PARTE III

  • ART. 10 – ACCESSO AL PALACONGRESSI E ALL'AREA ESPOSITIVA.
  • ART. 11 – SORVEGLIANZA GENERALE – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI
  • ART. 12 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI.

PARTE IV

    ART. 13 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI ART. 14 – MATERIALE INFORMATIVO E D’ORIENTAMENTO – PRIVACY. ART. 15 – IMPORT MERCI. ART. 16 – EMISSIONI SONORE. ART. 17 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ART. 18 – ATTREZZATURA SPECIFICA E SUO FUNZIONAMENTO.

PARTE V

  • ART. 19 – DIVIETI – VIGILANZA ED INTERVENTO.
  • ART. 20 – SOSPENSIONE O RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.
  • ART. 21 – VENDITA.
  • ART. 22 – UTILIZZO DEL MARCHIO.
  • ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – RECLAMI.

PARTE VI

  • ART. 24 – FORO COMPETENTE.
  • ART. 25 – INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003, COME MODIFICATO DAL D.L.G.S. 10 AGOSTO 2018, N. 101.

PARTE I

ART. 1 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE.

“TAORMINA FOOD EXPO” (di seguito “Manifestazione”) è una esposizione regionale dedicata alla valorizzazione e promozione delle eccellenze siciliane dell’agroalimentare e della gastronomia. La Manifestazione è organizzata dalla CNA Sicilia, Codice Fiscale 800 350 70 822, in persona del Suo Legale Rappresentante in carica, con sede legale in Palermo (90139 – PA), alla Via Francesco Crispi, n. 72 (e domicilio elettronico al seguente indirizzo PEC: CNASICILIA@LEGALMAIL.IT) (di seguito “CNA SICILIA” o “Organizzatore”). La manifestazione si terrà dal 21 al 24 novembre 2024 presso il Palacongressi di Taormina. L’orario di accesso alla fiera, sono i seguenti: • 10.00 – 21.00 per gli espositori; • 11:00 – 21.00 per i visitatori (paganti e ospiti). Le suddette fasce orario potrebbero subire variazioni nei giorni precedenti la Manifestazione; nel qual caso, l’Organizzatore avrà cura di darne comunicazione ed ampia pubblicità.

ART. 2 – ESPOSITORI AMMESSI E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

2.1. Possono presentare domanda di ammissione nella qualità di Espositori interessati i seguenti soggetti: a)le aziende italiane od estere, singole o associate (ivi incluse le organizzazioni di filiera e loro consorzi) che espongano propri prodotti rientranti nei settori merceologici compresi nella Manifestazione. b)le associazioni di categoria, i consorzi, le fondazioni, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione, di formazione e di divulgazione nell’ambito dei settori interessati dalla Manifestazione; c)le aziende consociate: in caso di partecipazioni collettive (gruppi, consorzi, associazioni, ecc.), la capogruppo intestataria della domanda di partecipazione potrà elencare le altre aziende, allegando documentazione comprovante la qualifica di azienda capogruppo, giusta utilizzo della “Manifestazione d'interesse”;

2.2. L’Organizzatore si riserva la facoltà sia di ammettere eccezionalmente anche aziende, enti o organismi non aventi i requisiti sopra indicati, che di escludere dalla Manifestazione determinati servizi, prodotti o campioni o di vietarne la presentazione in più stand dello stesso settore merceologico.

2.3. Gli operatori interessati a partecipare alla rassegna devono obbligatoriamente compilare l’apposita domanda di partecipazione, utilizzando l’allegata “ Manifestazione d’interesse”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta nello spazio apposito con accettazione specifica del presente regolamento.
Essa va formulata in modo totalmente conforme all’invito rivolto dall’Organizzatore; Non sono ammesse riserve, condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva.
La domanda di partecipazione va intesa quale proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile. Nella specie, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, l’operatore interessato si obbliga a mantenere ferma la proposta sino al perfezionarsi del contratto e/o comunque sino a quando è riconosciuto diritto all’Organizzatore di non accettarne i contenuti.
Inoltre, l’operatore che compila e sottoscrive la domanda di partecipazione accetta tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento Generale, anch’esso da trasmettersi timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina, impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel “Programma della manifestazione”, tra cui: date e orari, dotazioni, disposizioni generali, moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l’Organizzatore dovesse adottare.
L’Organizzatore invero, ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate su tali punti.
Inoltre è facoltà dell’Organizzatore adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l’Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di igiene sanitaria, prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori a mezzo posta elettronica certificata, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate in ragione dell’interesse collettivoad essi sotteso.

2.4. La manifestazione di interesse per la partecipazione, va sottoposta all’attenzione di CNA Sicilia, secondo le seguenti tassative modalità:
- a mezzo compilazione del format “Manifestazione di interesse” presente nell’apposito spazio sul sito www.taorminafoodexpo.it ;
- b mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: taorminafoodexpo@cnasicilia.it , info@cnasicilia.it mediante scansione dell’originale, che dovrà comunque essere consegnato all’Organizzatore almeno 40 giorni prima dell’avvio della Manifestazione mediante una delle due modalità sopra descritte.
Le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione compatibilmente con le eventuali disponibilità di spazio residuate.
Unitamente alla Domanda devono essere inoltrati i seguenti documenti:br> • copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
•scheda tecnica dei prodotti che si intendono esporre.
In ogni caso, non saranno prese in considerazione da Cna Sicilia, le domande di partecipazione giunte sprovviste delle necessariesottoscrizioni richieste.

ART. 3 – AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE.

3.1. L’Organizzatore, ricevuta la Domanda di Partecipazione, valuterà in ordine al loro accoglimento o meno, soppesando ogni circostanza utile e rilevante, con il solo scopo di assicurare il buon esito della Manifestazione, oltre che la progressiva e sempre maggiore qualificazione degli Espositori partecipanti, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori mostratisi interessati.
In particolare, la decisione in parola sarà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze:
a) partecipazione degli Espositori alle edizioni precedenti;
b) priorità temporale delle manifestazione d’interesse;
c) importanza e prestigio dell’Espositore;
L’organizzatore non è tenuto a motivare le proprie decisioni. L’eventuale mancata accettazione della richiesta di partecipazione alla Manifestazione non fa sorgere alcun diritto in capo all’operatore, né a titolo di indennizzo né a titolo di risarcimento.

3.2. In ogni caso, la decisione di non accettare la domanda di partecipazione dell’operatore interessato dovrà comunque esseretrasmessa entro i 20 giorni successivi alla sua formale ricezione (determinandosi così il termine d’efficacia della proposta irrevocabile); tale trasmissione potrà avvenire meramente a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata segnalato in seno alla manifestazione di interesse.
Nello stesso termine o in quello minore sufficiente ad eseguire le dovute verifiche, l’Organizzatore trasmetterà – mediante stesso mezzo – formale accettazione della proposta, con indicazione Spazio Espositivo assegnato. Ulteriormente, ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile e stante la natura dell’affare e gli usi invalsi nel settore Fieristico, l’Organizzatore potrà avviare ogni utile azione per l’esecuzione della propria prestazione, così perfezionando il contratto. In tal caso ne darà prontamente avviso all’Espositore, in uno alla trasmissione della fattura a saldo.

3.3. Solo con il pagamento di tale fattura, nei termini di cui al successivo paragrafo 4, l’Espositore avrà diritto al c.d. “Pass d’ingresso” per l’occupazione dello Spazio Espositivo assegnatogli; il Pass d’ingresso dovrà essere esibito prima di allestire ilproprio stand.

3.4. Il Pass d’ingresso appartiene esclusivamente al partecipante richiedente ed ammesso, risultando vietato qualsivoglia cessione o affitto a terzi, a meno di formale previa consultazione e conseguente autorizzazione dell’Organizzatore.

ART. 4 – TERMINI DI PAGAMENTO E SERVIZI INCLUSI – SERVIZI ULTERIORI NON INCLUSI.

4.1. Il saldo di ogni onere di partecipazione – incluso il pagamento della quota d’iscrizione per le eventuali Aziende Consociate, Rappresentate o Ospiti – dovrà essere effettuato unitamente all’invio della manifestazione d’interesse e comunque non oltre 30 giorni prima dell’inizio della Manifestazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
- Istituto di Credito: UNICREDIT - Filiale di Palermo;
- Intestazione: CNA SICILIA SERVIZI E IMPRESE S.R.L
- IBAN: IT04A0200804642000105817032; In mancanza del pagamento del Saldo, ed in mancanza di specifici accordi tra le parti, Cna Sicilia si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, negando l’accesso alla Manifestazione ed applicando le conseguenze di cui al punto 6 del presente Regolamento.

4.2. Il pagamento della quota d’iscrizione di € 200,00 oltre IVA, come commisurata in seno alla “Manifestazione d’interesse”, importa per l’Espositore il diritto ad usufruire dei seguenti servizi:
o inserimento dei dati nel Catalogo Generale on-line (Art.7);
o cartello indicativo del numero di Spazio Espositivo;
o tessere per Espositori;
o assistenza agli Espositori;
o sorveglianza generale dei padiglioni;
Sono stati inoltre compresi nel costo al metro quadrato i seguenti servizi vari irrinunciabili:
o potenza elettrica 220V installata fino a 1,5 kW (installazione comprensiva di quadro elettrico, gratuito per le aree pre-allestite;
o pulizia dei corridoi in prossimità degli Spazi Espositivi;
o estintori nei corridoi;

ART. 5 – ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI.

5.1. Qualora in sede di trattativa l’Organizzatore dovesse comunicare all’Espositore la possibilità di assegnazione di un dato Spazio, tale comunicazione avrà solo rilievo ai fini della prosecuzione della trattativa medesima e non impegnerà l’Organizzatore, il quale, per esigenze ulteriori e diverse, potrà comunque modificare l’assegnazione indicativamente segnalata e le relative caratteristiche.

5.2. Le assegnazioni degli spazi espositivi e le caratteristiche degli stessi potranno essere unilateralmente modificate dall’Organizzatore, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative. In tali casi, l’Organizzatore non sarà esposto ad alcuna responsabilità nei confronti degli Espositori. Le aree espositive verranno messe a disposizione degli Espositori nelle modalità inviate almeno 10 giorni prima dell’evento.

ART. 6 – RINUNCIAALLA PARTECIPAZIONE – FACOLTÀ DI RECESSO.

6.1. L’Espositore che, per giustificata ed oggettiva ragione, una volta concluso il contratto, intenda rinunciare a partecipare alla Manifestazione oggetto del presente Regolamento, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (agli indirizzi indicati al paragrafo 2.4.), da far pervenire all’Organizzatore almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio della Manifestazione. Nessun valore avrà a tal fine qualsiasi comunicazione diversamente trasmessa. La comunicazione dovrà contenere l’enunciazione dei motivi della rinuncia. L’Organizzatore, salvo che ritenga provata l’esistenza di una ragione di oggettiva impossibilità sopravvenuta (valutazione insindacabile), prenderà atto della rinuncia e potrà trattenere, a titolo di penale ed in ragione all’attività già posta in essere successivamente al perfezionamento del contratto, quanto originariamente versato a titolo di rimborso cauzionale. Qualora e per qualsiasi ragione al momento della comunicazione della rinuncia, non fosse stato ancora versata la cauzione, l’Organizzatore potrà esigerne l’immediata corresponsione.

6.2. Nel caso in cui la rinuncia non fosse validamente motivata o giungesse a conoscenza dell’Organizzatore oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per l’inizio della Manifestazione, l’Organizzatore potrà trattenere, a titolo di penale, quanto versato a titolo di saldo per la partecipazione alla medesima, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti e/o indiretti che dovessero derivargli. Qualora e per qualsiasi ragione al momento della comunicazione della rinuncia di cui al presente capoverso, non fosse stato ancora effettuato il versamento del saldo previsto per la partecipazione alla Manifestazione, l’Organizzatore potrà esigere l’immediata corresponsione della somma equivalente alla penale suddetta.

PARTE II

ART. 7 – CATALOGO ON-LINE DELLA MANIFESTAZIONE.

7.1. L’iscrizione nel Catalogo Ufficiale on-line sul sito www.taorminafoodexpo.it è obbligatoria per l’Espositore diretto (ovvero l’intestatario della domanda di partecipazione) e per gli Espositori consociati, rappresentati e ospiti. L’Espositore è l’unico responsabile della rispondenza al vero dei dati pubblicati sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione che egli stesso fornirà a personale incaricato dall’organizzatore.
L’Organizzatore è esonerato da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. Il materiale pubblicitario occorrente per la pubblicazione dovrà pervenire entro 30 giorni antecedenti all’evento. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, l’Organizzatore è espressamente autorizzato a pubblicare, nelle posizioni assegnate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti.

ART. 8 – ALLESTIMENTI E PERSONALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI.

8.1. Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propriae di terzi.

8.2. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell’area assegnata individuabile mediante pareti divisorie o nastri adesivi. L’Organizzatore si riserva in ogni caso il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelleprevisioni sopra indicate.

8.3. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale esonera espressamente l’Organizzatore per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione.

8.4. L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avverrà: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 19 novembre 2024 e dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 20 novembre 2024 per tutti gli espositori delle aree preallestite prenotate. Se entro tali termini l’Espositore non avrà provveduto all’allestimento, Cna Sicilia potrà risolvere il contratto ai sensi dell’Articolo 1456 c.c. e dar seguito alla irrogazione della penale prevista in seno all’articolo 27 del presente Regolamento.
L’Espositore non potrà installare nello Spazio Espositivo arredamenti e/o oggetti tali da privare luce, arrecare molestia o nuocere ad altro Espositore e/o al pubblico. Cna Sicilia si riserva il diritto di far eliminare o modificare, anche contro la volontà dell’Espositore, ma a spese dell’Espositore, quelle installazioni che possano essere di pregiudizio o danno agli altri Espositori, al pubblico o all’aspetto generale della Manifestazione, che non siano conformi alle Norme Tecniche (che fanno parte integrale del Regolamento Generale) richiamate o che siano anche solo d'incomodo agli altri Espositori e/o al pubblico.

ART. 9 – RICONSEGNA AREE ESPOSITIVE – PASS D’USCITA .

9.1 Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alle operazioni di rimozione delle merci, prodotti e materiali presenti nello stand. L’Espositore è tenuto a mantenere lo stand presidiato ed allestito fino al termine della Manifestazione; l’abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati. Durante tutti i giorni della Manifestazione, compreso l’ultimo, l’Espositore è tenuto a presidiare il proprio stand allestito con i propri prodotti. Nel caso in cui durante l’ultimo giorno, si abbandonasse e/o si smontasse lo stand anticipatamente all’orario fissato dall’Organizzatore, Cna Sicilia avrà facoltà di applicare una sanzione unatantum di € 200,00.

9.2. Lo smontaggio dello Spazio Espositivo dovrà essere effettuato tassativamente nei giorni 25 e 26 novembre 2024. Lo smontaggio dovrà essere eseguito nei giorni sopra indicati rispettivamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 salvo modifiche comunicate da Cna Sicilia. Prima di tale data non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o asportare materiali in esposizione. L’uscita dei materiali è la stessa subordinata al ritiro da parte dell’Espositore, presso Cna Sicilia, dell’apposito “Pass di uscita” che sarà rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione della partita contabile, riconoscendo l’Espositore ad Cna Sicilia il diritto di ritenere le merci in esposizione finché non sia stato corrisposto quanto dovuto. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento, ivi compresi i rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi. Lo Spazio Espositivo dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna dall’Espositore. Per depositare eventuali rifiuti o scarti Cna Sicilia mette a disposizione degli Espositori appositi contenitori ubicati nelle aree espositive. Cna Sicilia si riserva il diritto di sgomberare a rischio ed a spese dell’Espositore i materiali, impianti e quant’altro non sia stato ritirato nei termini prescritti ed a ripristinarelo Spazio occupato. I materiali e/o impianti non ritirati saranno presi in consegna da Cna Sicilia e trasportati in magazzini a rischio ed a spese dell’Espositore.

9.3. In ogni caso, durante i giorni di smontaggio, ciascun Espositore sarà responsabile dei danni arrecati a terzi nel corso delle medesime operazioni; dovrà personalmente custodire i propri beni ed attrezzature e non potrà imputare all’Organizzatore alcuna responsabilità per danni e/o smarrimento di essi. L’Organizzatore è tenuto unicamente a consentire l’accesso agli operatori accreditati, ma non anche al controllo e/o alla custodia degli stand degli Espositori.

PARTE III

ART. 10 – ACCESSO AL PALACONGRESSI E ALL'AREA ESPOSITIVA.

10.1. La Manifestazione è aperta agli operatori economici dei settori interessati e muniti del prescritto documento di ingresso, al costo determinato dall’Organizzatore, nei giorni e negli orari stabiliti. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla rassegna, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere d’ingresso, la cui regolamentazione è contemplata nel materiale consegnato all’Espositore e la cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente Regolamento. L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

10.2. All’interno dell'area espositiva del Palacongressi di Taormina, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità dellaManifestazione, anche se priva di fini lucrativi. Può accedersi alla Manifestazione anche mediante invito degli Espositori o mediante pagamento del biglietto di ingresso. L’invito, riservato agli operatori professionali, consente l’entrata all’esposizione in tutti i giorni. Cna Sicilia rilascerà a ciascun Espositore n. 2 Pass per l’accesso gratuito nei 4 giorni della Manifestazione. Tutti i Pass dovranno essere intestate alla persona designata quale beneficiaria. In mancanza esse non danno diritto all’ingresso della Manifestazione. Sarà inoltre rilasciato un Pass per ogni Azienda Associata, Rappresentata o Ospite.

ART. 11 – SORVEGLIANZA GENERALE – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI

11.1. Per tutta la durata della Manifestazione, esclusi i giorni previsti per l’allestimento e lo smontaggio, l’Organizzatore provvede, nell’interesse e per esigenza propria, ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all’interno dei locali espositivi (non delle aree di sosta). Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l’accesso, l’Espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L’Espositore sarà responsabile nei confronti dell’Organizzatore per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati all’Organizzatore o a terzi in genere.

11.2. L’Espositore esonera espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che gli possano derivare da atti od omissioni propri e/o di altri Espositori o di terzi in genere. L’Espositore, infine, risponde di tutti i danni causati ai locali espositivi, alle costruzioni ed a l l e attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli Spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli Espositori.

ART. 12 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI.

I prodotti e le merci esposte, oltre che gli stand che li ospitano, non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell’Organizzatore. Quest’ultimo si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita.
I marchi esposti durante la Manifestazione e non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione stabilita dalle leggi vigenti in materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti alla Segreteria della Manifestazione. All’interno del Palacongressi di Taormina possono operare solo i fotografi autorizzati dall’Organizzatore.

PARTE IV

ART. 13 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI.

13.1. L'Organizzatore fornisce a richiesta dell’Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all’interno dell'area espositiva del Palacongressi, sono affidati in via esclusiva a fornitoriufficiali.
Tali condizioni si intendono accettate dall’Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio. Si precisa che, Cna Sicilia non organizza, ma unicamente disciplina i suddetti servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Cna Sicilia entro il giorno e l’ora previsti per la conclusione della Manifestazione; decorso tale termine non saranno presi in considerazione.
In particolare, l’Organizzatore precisa che:
a – gli allacci agli impianti fissi presenti nell'area espositiva e gli allacci relativi all’energia elettrica, all’acqua potabile, alWi-Fi possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Cna Sicilia;
b – la movimentazione delle merci (facchinaggio, trasporto, carico e scarico, ecc.) effettuata all’interno del Palacongressi dovranno avvalersi esclusivamente dell’operatore e dei tecnici autorizzati da Cna Sicilia;br> c – il servizio di Vigilanza può essere svolto esclusivamente dall’operatore autorizzato da Cna Sicilia;
d – per la pulizia degli stand, gli Espositori potranno utilizzare unicamente proprio personale oppure avvalersiesclusivamente di operatori terzi autorizzati da Cna Sicilia.
I fornitori dei suddetti servizi saranno identificati e indicati nel “Materiale dell’Espositore”, che verrà inviato entro il 10 novembre 2024.
L’Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand.
L’Organizzatore in ogni caso non sarà responsabile della tardiva o della mancata fornitura ed attivazione dei servizi.

ART. 14 – MATERIALE INFORMATIVO E D’ORIENTAMENTO – PRIVACY.

14.1. L’Organizzatore si riserva di provvedere – quale servizio esclusivo in favore degli Espositori e senza assumere alcuna responsabilità per eventuali omissioni od errori – alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli stessi Espositori ed i loro prodotti e servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione ritenute più idonee (a titolo esemplificativo, stampati, piante d’orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata).

14.2. L’Espositore si obbliga a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento della Manifestazione, notizie e dati relativi ai clienti di Cna Sicilia, di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto. In particolare, l’Espositore si impegna ad osservare le disposizioni del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con riferimento a tali dati personali di terzi e riconosce che ogni dato personale che gli venisse trasmesso, dovrà essere trattato esclusivamente al fine di adempiere le obbligazioni contemplate dal contratto e non potrà quindi essere da esso trattato per finalità diverse dall’esecuzione del contratto. L’Espositore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad impedire che i suddetti dati personali vengano in possesso di terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo, obbligandosi a sollevare la Cna Sicilia da ogni pretesa o danno derivante dalla violazione del presente impegno.
L’Espositore dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali sono stati ottenuti nel rispetto del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che gli eventuali titolari dei dati e/ointeressati a tali dati hanno espressamente consentito al trattamento ed alla comunicazione e/o diffusione impliciti o conseguenti alla pubblicazione di tali dati, con esonero di Cna Sicilia dall’obbligo di richiedere ai titolari/interessati il loro consenso a tale trattamento.
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul fondamento di tale dichiarazione, sollevando Cna Sicilia da qualsivoglia pretesa risarcitoria derivante dalla violazione del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali.

14.3. L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni e dei testi inviati a Cna Sicilia, riconoscendosene unico responsabile e sollevando la stessa da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa e rimborsando Cna Sicilia di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi o sulla commissione di illeciti concorrenziali realizzate da parte dell’Espositore nel corso della propria attività contemplata nel presente contratto.

14.4. L’Espositore dà atto e riconosce che Cna Sicilia non effettua alcun controllo circa la regolare titolarità della proprietà intellettuale degli Espositori. L’Espositore pertanto rinuncia sin d’ora a qualsiasi azione o pretese nei confronti di Cna Sicilia qualora altri Espositori agiscano o espongano in violazione dei diritti dei primi. Cna Sicilia inoltre non è tenuta ad adottare alcun provvedimento di espulsione o quant’altro nei confronti degli Espositori che agiscono o espongono in violazione dei diritti di altri Espositori, fatta eccezione di qualsiasi provvedimento richiesto dalle Autorità Giudiziarie.

ART. 15 – IMPORTO MERCI.

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all’esposizione, quali ad esempio campioni in occasione della Manifestazione, dovrà avvenire – a spese dell’Espositore – solo tramite suo spedizioniere incaricato. L’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità per l’operato dello spedizioniere incaricato dall’Espositore.

ART. 16 – EMISSIONI SONORE.

L’uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri Espositori o al pubblico.
All’Organizzatore è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l’organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della Manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l’Espositore si rifiuti di ottemperare all’ordine dell’Organizzatore, questo avrà la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell’Espositore medesimo, delle apparecchiature.

ART. 17 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

17.1. In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’Espositore è tenuto a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritte. In ogni caso, Cna Sicilia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche dell’Autorità Giudiziaria accertasse violazioni alle suddette normative; ed invero, ogni onere, conseguenza o sanzione sarà a totale carico dell’Espositore che pure rimarrà comunque obbligato ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.

17.2. La quantità di alcolici, cibi e bevande di qualsiasi genere somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovendo quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Non è comunque consentito condurre fuori dallo Stand da cui si è attinto bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro; materiale questo da posizionare in luoghi pertanto accessibili al personale del solo Espositore offerente.

17.3. È comunque attribuita all’Organizzatore la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza diidonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell’Espositore delle previsioni suddette, l’Organizzatore potrà risolvere il contratto ed escludere l’Espositore dalla Manifestazione, con applicazione della penale di cui all’articolo 27 del presente Regolamento e salvo la possibilità di agire giudizialmente in caso di maggior danno.

ART. 18 – ATTREZZATURA SPECIFICA E SUO FUNZIONAMENTO.

18.1. Ferma la previsione in tema di ammissibilità alla Manifestazione dei soli prodotti alimentari, con esclusione dei macchinari, potranno tuttavia essere introdotti negli stand apparecchiature funzionali alla presentazione dei prodotti alimentari.
Tali apparecchiature dovranno essere comunque nuovi di fabbrica, omologati e conformi alle norme legislative vigenti nazionali ed internazionali. Prodotti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature non rispondenti alla tipologia tassativamente indicata nel presente Regolamento saranno subito rimossi a rischio ed a spese dell’Espositore.
È fatto obbligo all’Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose. L’Espositore esonera comunque l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiaturesopra citate.

PARTE V

ART. 19 – DIVIETI – VIGILANZA ED INTERVENTO.

19.1. In particolare, e salvo quant’altro disposto, agli Espositori è vietata:
a) la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato. Il divieto riguarda qualunque Espositore; in particolare, riguarda soggetti che non risultano quali Espositori ufficiali nel Catalogo della rassegna;
b) l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella Domanda di Partecipazione;
c) la pubblicità al di fuori del proprio stand. La distribuzione del materiale pubblicitario, ovvero il volantinaggio è ammessa solo nella propria area espositiva;
d) l’esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi per conto di terzi non indicati nella Domandadi Partecipazione e non rappresentati dagli Espositori;
e) è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Palacongressi, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso dell’Organizzatore e dei titolari degli stand.
Ed ancora:
- Vige il divieto di fumare all’interno di tutti i luoghi chiusi del Palacongressi (Legge n. 3 del 2003 e DPCM del 23.12.2003). I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata nei casi previsti dalle Legge. Oltre alla Polizia Municipale ed alla Polizia Giudiziaria, spetta anche all’Organizzatore vigilare sul presente divieto ed accertare le relative sanzioni.

19.2. I divieti di carattere tecnico inerenti la sicurezza delle persone e delle cose si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l’Espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall’Organizzatore. Cna Sicilia vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Palacongressi di Taormina di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Cna Sicilia impartirà all’entrata ed all’interno del Palacongressi con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati tramite apparecchi acustici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Manifestazione potrà essere risolto unilateralmente da parte dell’Organizzatore con semplice comunicazione scritta all’Espositore; ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Palacongressi, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall’Espositore oltre ad eventuali danni.

19.3. La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, compete all’Espositore. L’Espositore s’impegna a sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da un’ora prima dell’apertura al pubblico della Manifestazione fino alla chiusura serale.

19.4. L’Espositore si impegna ad osservare e far rispettare da quanti operanti per suo conto la normativa vigente in tema di prevenzione e protezione riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ossequio alla disciplina di cui al Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto stabilito nelle Norme Tecniche contenute all’interno del Regolamento Generale. L’Espositore sarà pertanto responsabile dell’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si obbliga a tenere indenne Cna Sicilia sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso utilizzato, sia da qualsiasi contestazione potesse essere mossa in proposito alle Autorità competenti.
L’Espositore sarà altresì responsabile per l’eventuale vendita di prodotti alcolici all’interno del proprio Spazio Espositivo a minori tenendo indenne Cna Sicilia da ogni responsabilità.

19.5. È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazioneed ai suoi scopi. In particolare è vietato:
a) cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, lo Spazio Espositivo assegnato;
b) esporre negli spazi espositivi prodotti di aziende che non siano state dichiarate nella Domanda di Partecipazione ed accettate ufficialmente da Cna Sicilia, così come esporre o trattare prodotti relativi a settori non specificati nella Domanda di Partecipazione. Deroghe a tale divieto potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze di esposizione o dimostrazione di un prodotto legittimamente esposto, purché richieste per iscritto.
c) effettuare fotografie e riprese cinematografiche o assimilabili all’interno del proprio stand e dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata da Cna Sicilia;
d) effettuare presentazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno degli stand che superi il limite acustico stabilito o comunque che sia tale da arrecare disturbo ad altri Espositori o visitatori.
e)esporre e utilizzare supporti quali DVD, CD Room, CD, dischi, ecc., non in regola o in violazione con la disciplina di cui alla Legge sul diritto d’autore; sul punto, l’Espositore pertanto si assume ogni responsabilità circa l’inosservanza delle disposizioni legislative su menzionate;
f) lasciare lo stand non presidiato;
g) permanere negli stand o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura.
La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra può comportare la chiusura temporanea dello stand o l’immediata esclusione o espulsione dall’esposizione in corso o la non ammissione a quelle successive, a giudizio insindacabile di Cna Sicilia.
L’Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun risarcimento da Cna Sicilia, a seguito dell’applicazione delle sanzioni, fermo restando il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Cna Sicilia dovrà in ogni modo essere tenuta indenne da eventuali sanzioni che in conseguenza di tali inosservanze dovessero essere emanate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri enti di vigilanza ed in genere dalla Pubblica Autorità.
Cna Sicilia si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali danni per i pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possano derivare all’immagine della Manifestazione.

ART. 20 – SOSPENSIONE O RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.

20.1. L’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità nel caso in cui la Manifestazione non potesse aver luogo. In tale ipotesi sarà data immediata comunicazione all’Espositore, cui sarà restituita, a titolo di rimborso, la somma versata.

20.2. Qualora la manifestazione venisse sospesa dopo la data di sua apertura:
a - ove la sospensione fosse dipesa da cause di forza maggiore, nessun rimborso di qualsiasi natura sarà dovuto all’Espositore;
b - in ogni altra ipotesi, spetterà all’Espositore unicamente il rimborso commisurato al mancato parziale godimento. In nessuna di tali ipotesi comunque Cna Sicilia sarà tenuta a corrispondere risarcimenti e/o altre indennità di qualsiasi genere.

20.3. L’Organizzatore non si assume altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi circostanza e/o accadimento, indipendente dalla sua volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della Manifestazione.

20.4. È facoltà discrezionale dell’Organizzatore, convenzionalmente attribuita, di apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione, senza che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti, con piena e perdurante efficacia delle condizioni contrattuali sin qui rassegnate.

20.5. In espressa e convenzionalmente pattuita deroga alla disciplina di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, nel caso in cui tra la comunicazione di modifica della data della Manifestazione ed il nuovo primo giorno prescelto per l’avvio della medesima non vi fossero almeno 30 giorni, ciascun Espositore potrà far pervenire alla pec dell’Organizzatore formale rinuncia alla partecipazione unicamente entro e non oltre 5 giorni dal comunicato differimento, scontando in tal caso l’esborso sostenuto.
Superato tale termine, qualora l’Espositore non dovesse poi partecipare alla Manifestazione, l’Organizzatore potrà trattenere il saldo o pretenderne la corresponsione ove non fosse stato ancora pagato.

20.6. Eventuali modifiche relative ai locali in cui si svolgerà la Manifestazione dovranno invece essere comunicate agli Espositori i quali avranno la facoltà di accettare o meno tale modifica. In caso di mancata accettazione, gli Espositori avranno diritto alla restituzione di tutto quanto sino a quel momento versato...

ART. 21 – VENDITA.

Trattandosi di esposizione di settore, è prevista l’attività di vendita. È consentita la contrattazione su campione, salva la facoltà per Cna Sicilia di stabilire limitazioni in materia, a sua discrezione ed a suo insindacabile giudizio, cui sarà eventualmente data ampia e preventiva pubblicità.

ART. 22 – UTILIZZO DEL MARCHIO.

Gli Espositori possono utilizzare il marchio della Manifestazione nelle loro comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nelle declinazioni e con le direttive indicate da Cna Sicilia.

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – RECLAMI.

23.1. L’Espositore si obbliga all’adempimento del presente contratto nei confronti dell’Organizzatore. L’Espositore assume anche verso l’Organizzatore l’obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza, Sanitarie e di Igiene Pubblica, nonché di quelle preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare.
In particolare, l’Espositore s’impegna anche verso l’Organizzatore, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l’Espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, e successive integrazioni e modifiche).

23.2. In caso di violazione, fermo quanto disposto nell’Articolo12, l’Espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso l’Organizzatore, manleverà e terrà indenne l’Organizzatore da ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere.

23.3. L’Espositore ed i terzi per suo conto operanti nella manifestazione debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.).
Eventuali reclami concernenti l’organizzazione della Manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto all’Organizzatore entro il termine di chiusura della Manifestazione stessa. Le decisioni che l’Organizzatore assumerà in merito saranno definitive ed inappellabili.

23.4. Per quanto non previsto nel presente “REGOLAMENTO GENERALE: TAORMINA FOOD EXPO” valgono le norme del Codice Civile.
In sede di interpretazione del presente “REGOLAMENTO GENERALE: TAORMINA FOOD EXPO ” così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

PARTE VI

ART. 24 – FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia riguardante la validità, l’adempimento e l’interpretazione del presente Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo, intendendo le Parti col presente articolo derogare espressamente a qualsiasi diverso foro territorialmente competente e/o concorrente. Il rapporto tra l’Organizzatore, l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

ART. 25 – INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003, COME MODIFICATO DAL D.L.G.S. 10 AGOSTO 2018, N. 101.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, giusta compilazione del c.d. “Manifestazione d'Interesse” e del presente “REGOLAMENTO GENERALE: TAORMINA FOOD EXPO”, l’Espositore:
a - esprime il suo consenso affinché Cna Sicilia effettui il trattamento anche elettronico dei suoi dati, per l’invio di suo materiale informativo, pubblicitario o promozionale;
b - esprime altresì il suo consenso alla comunicazione dei dati ad Espositori, fornitori, partner commerciali di Cna Siciliaper azioni ed iniziative di carattere pubblicitario, promozionale e commerciale in genere.
c - dichiara di essere informato che a norma del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che lo ha adeguato alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in ogni momento e gratuitamente, potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo inviando raccomandata con avviso di ricevimento intestate ad Cna Sicilia con Sede Legale in Palermo (90139 – PA), alla Via Francesco Crispi, n. 72.